Coronavirus: Il decreto del Governo Conte

L’Italia sta vivendo un momento storico senza precedenti. Lo scoppio dell’epidemia (oramai pandemia) Coronavirus sta duramente mettendo alla prova il nostro paese: a seguito di confronti con esperti t...

05 marzo 2020 13:21
Coronavirus: Il decreto del Governo Conte -
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L’Italia sta vivendo un momento storico senza precedenti. Lo scoppio dell’epidemia (oramai pandemia) Coronavirus sta duramente mettendo alla prova il nostro paese: a seguito di confronti con esperti tecnico-scientifici e ministri vari, nella giornata di ieri il presidente Conte ed il governo tutto hanno emanato un decreto legge ad hoc, che CuE riassume per voi nei punti cardine dei principali articoli.

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:

a)      sono
sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è
coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di
servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

b)      sono
sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura
,
ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non
consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro

c)      sono
sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque
consentito
lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle
sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di
pubblico;

d)     
limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di
efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi
educativi per l’infanzia
e le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica; sono esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie
, nonché
le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;

e)      sono
sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

h)      nelle
Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o
curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza
;

i)       le
Università e le Istituzioni assicurano
, laddove ritenuto necessario e in
ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività
formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica,
anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso
didattico;
le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente
lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami
finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

ART. 2

(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio
nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le
seguenti misure:

b)      è fatta
espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora
fuori dai
casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non
sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

g)      nello
svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate
opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i
candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la
distanza di almeno un metro tra di loro
;

h)      le aziende
di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi
straordinari di sanificazione dei mezzi;

i)       chiunque,
a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del
presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone
a rischio epidemiologico
, come identificate dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al
proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto
dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 Sperando che questo clima surreale e l'emergenza Coronavirus si concludano al più presto, continueremo a tenervi aggiornati.

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