Fatturazione elettronica per gli e-commerce: le cose da sapere

L’obbligo di fatturazione elettronica ha trasformato radicalmente la gestione amministrativa delle vendite online, rendendo necessario per gli operatori e-commerce un aggiornamento puntuale delle proprie procedure fiscali. Saper distinguere tra e-commerce diretto e indiretto, comprendere le implicazioni nei confronti dei clienti privati e prevenire gli errori più comuni un buon punto di partenza per una gestione accurata.
Cosa troverai in questo articolo:
Come si fa la fatturazione elettronica per gli e-commerce?
Nel commercio elettronico, la corretta applicazione della fatturazione elettronica dipende dalla natura del bene o del servizio venduto. Il primo elemento distintivo da considerare è se si tratta di e-commerce diretto o indiretto.
Nel commercio elettronico diretto, l’oggetto della transazione è un bene immateriale, ovvero digitale, la cui fornitura avviene interamente tramite mezzi elettronici. Rientrano in questa categoria, per fare un esempio, la vendita di software, file multimediali, licenze, hosting, formazione online o contenuti editoriali in formato digitale. In questi casi, la prestazione di servizio è soggetta all’obbligo di emissione della fattura elettronica anche nei confronti dei consumatori finali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Va inoltre ricordato che, in caso di operazioni continuative o di consegne multiple relative a un singolo ordine, è possibile emettere una fattura elettronica differita, includendo tutte le operazioni effettuate in un determinato periodo.
Nel commercio elettronico indiretto, il prodotto venduto è un bene fisico, mentre la transazione avviene attraverso una piattaforma digitale. In questo scenario, la vendita è assimilata a una cessione per corrispondenza e la fattura elettronica non è obbligatoria, salvo che il cliente ne faccia esplicita richiesta. Detto ciò, con le recenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, è attesa un’estensione dell’obbligo di trasmissione telematica anche per gli operatori marketplace, indipendentemente dal tipo di bene venduto. Questo implica che nei prossimi mesi l’obbligo potrebbe essere uniformato per tutte le tipologie di e-commerce, richiedendo un adeguamento delle procedure interne da parte dei venditori.
Cliente diretto: che cosa cambia?
Nel contesto dell’e-commerce B2C, ovvero nelle transazioni tra un’impresa e un cliente consumatore senza Partita IVA, valgono le disposizioni previste per le vendite per corrispondenza. Il cliente finale, in fase di acquisto, fornisce nome e codice fiscale, ma non essendo un soggetto passivo d’imposta, l’obbligo di emissione della fattura elettronica non sussiste, se non su richiesta esplicita dell’acquirente.
Quali sono gli errori da non commettere?
Nel contesto dell’e-commerce, la fatturazione elettronica presenta alcune criticità operative che, se non gestite correttamente, possono generare sanzioni o disguidi fiscali. Uno degli errori più comuni è l’omessa distinzione tra e-commerce diretto e indiretto poiché trattare le vendite di beni fisici può portare a un’errata applicazione dell’IVA (e a una non corretta compilazione della fattura).
Un altro errore frequente riguarda la mancata o ritardata emissione della fattura elettronica quando richiesta dal cliente. Anche nei casi in cui la normativa non impone l’emissione obbligatoria, una volta ricevuta una richiesta, l’esercente è tenuto a emettere il documento fiscale senza possibilità di rifiuto.
Occorre prestare particolare attenzione altresì alla corretta compilazione dei campi obbligatori nella fattura elettronica, ovvero:
- dati anagrafici del cliente;
- codice fiscale;
- descrizione dettagliata del bene o del servizio;
- aliquota IVA corretta e riferimento al regime IVA eventualmente applicato (es. esenzione o reverse charge).
Alcuni errori formali nella fattura possono comportare lo scarto da parte del SDI o, peggio, contestazioni in sede di controllo fiscale.
Un’ulteriore criticità riguarda la gestione degli archivi digitali, in quanto la conservazione elettronica a norma di legge delle fatture è un obbligo imprescindibile. I documenti devono essere conservati per almeno 10 anni in un sistema che garantisca integrità, autenticità e reperibilità, in linea con le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).